Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall’8 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come “area arancione” i seguenti Comuni:
Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;
Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia;
nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.
“Nei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia – dichiara il presidente Michele Emiliano – permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta ‘area arancione’, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificherà, si passerà anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L’ordinanza è stata preventivamente concordata con il Governo”.
L’ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus:
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza;
Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
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