ROMA – La Corte d’Appello di Roma, con una pronuncia di esemplare chiarezza, conferma la pronuncia di Primo Grado che aveva ribaltato il risultato delle elezioni del 2015 dei delegati leccesi dell’Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro (Enpacl).
Il Giudice d’Appello, accogliendo le tesi difensive del professor Mario Esposito e dell’avvocato Carlo Ciardo, costituiti in giudizio per le professioniste Francesca Capoccia e Annarita Mastria, ha respinto l’appello proposto da Enpacl vverso la pronuncia del Tribunale Civile di Roma che aveva cambiato le sorti dei delegati leccesi in seno all’Assemblea Nazionale dell’Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro.
La pronuncia della Corte d’Appello di Roma è intervenuta su una delicata questione interpretativa relativa alla normativa elettorale riguardante i seggi destinati ai consulenti del lavoro salentini.
Questi i fatti. Nel febbraio del 2015 (per il mandato 2015-2019) si è svolta la tornata elettorale per l’elezione dei due delegati leccesi in seno all’Assemblea Nazionale dell’Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro. Con una decisione inaspettata, il presidente dell’Ente proclamò quali membri eletti non solo il candidato più suffragato, Antonio Lezzi, ma anche Antonio Coluccia, nonostante quest’ultimo avesse ottenuto 46 voti a fronte delle 79 preferenze tributate alla professionista Francesca Capoccia.
Una decisione che è stata impugnata davanti al Giudice Civile di Roma da parte degli avvocati Esposito e Ciardo, i quali, hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento di proclamazione degli eletti in quanto la competizione elettorale si era svolta sulla base di un sistema elettorale basato sul voto di preferenza tributato al singolo candidato a prescindere dalla lista nella quale era inserito e non su un sistema basato sul “voto di lista”, come erroneamente statuito da Enpacl. Da ciò discendeva l’elezione di Francesca Capoccia, quale secondo candidato più suffragato della provincia di Lecce.
Il Tribunale Civile di Roma, con una pronuncia pienamente motivata, aveva ribaltato il risultato elettorale proclamato dal presidente di Enpacl, statuendo che la presentazione di una lista fosse un mero strumento riconosciuto dal regolamento dell’Ente utile al solo fine di organizzare la tornata elettorale, senza che ciò implicasse la trasformazione in un sistema elettorale basato sul cosiddetto “voto di lista”. In sostanza, la presentazione delle liste per i candidati alla carica di delegati nazionali era una mera opzione organizzativa, ma l’elezione doveva essere, invece, dettata dal numero di preferenze tributate a ciascun candidato.
Tale pronuncia è stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma che, in linea con le deduzioni difensive degli avvocati Mario Esposito e Carlo Ciardo, ha statuito che “deve ritenersi che le previsioni in esame mirino a regolare le varie ipotesi alla luce del modello elettorale organizzato sulla base della presentazione di liste ma non possono valere, certamente, a modificare l’impianto fondamentale relativo ai criteri adottati per l’individuazione degli eletti, rispetto alle quali non appaiono neppure incompatibili”. C’è di più: “Se il legislatore avesse voluto la vittoria dei candidati della lista più votata, si sarebbe limitato a stabilire nella formula elettorale che sono eletti “i candidati della lista che ha ottenuto più voti”. Ma il legislatore non ha stabilito in tal senso, poiché la norma puntualizza espressamente che si tratta dei candidati più votati <<fra le liste concorrenti>>”.
“La pronuncia della Corte d’Appello di Roma – dichiarano Esposito e Ciardo – confermando il solido impianto motivazionale della sentenza del Giudice di Prime Cure, rappresenta un orientamento giurisprudenziale di notevole rilevanza. La sentenza del Giudice d’Appello rappresenta un punto fermo in una vicenda che ha riguardato il sistema elettorale di un rilevante Ente Nazionale che gestisce la previdenza della categoria dei Consulenti del Lavoro. Il Collegio, aderendo alla opzione interpretativa della normativa dell’ENPACL valevole per l’elezione 2015-2019, in base alla quale dovevano essere proclamati eletti i candidati che avessero ottenuto il maggior numero di voti fra le liste concorrenti, ha statuito che si è in presenza di un sistema elettorale maggioritario e non di un sistema codissetto “per liste”, essendo la presentazione di queste una mera eventualità e non un requisito imprescindibile al fine del corretto svolgimento delle elezioni. Questo assunto giuridico ha un valore di sistema, che travalica la sola vicenda in questione e può utilmente estendersi anche ad altre analoghe competizioni elettorali”.
La sentenza ha, altresì, condannato ENPACL al pagamento delle spese di lite.
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