Nella mattinata di sabato scorso, gli agenti del commissariato di Polizia di Gallipoli, hanno svolto un’operazione di contrasto alla prostituzione nei comuni di Gallipoli e Sannicola, esattamente lungo le arterie della S.S. 101, direzione Nord, ed in particolare in contrada “Santa Teresa”, dove spesso donne di nazionalità bulgara, che dimorano in altri comuni del leccese, si prostituiscono in strada creando, peraltro, i presupposti per una pericolosa diffusione del coronavirus.
Durante il controllo di polizia, sono stati sorpresi due “clienti” che, incuranti del rischio sanitario, si erano avvicinati alle prostitute e per questo sono stati identificati e contravvenzionati dai poliziotti.
Le due donne, nonostante i numerosi appelli da parte dei poliziotti, non hanno denunciato i propri sfruttatori e non hanno scelto di entrare in un percorso di protezione; i due clienti, siccome provenienti tutti da altri comuni, sono stati contravvenzionati per la violazione dell’attuale D.P.C.M. per un importo pari a 1.866 euro.
Inoltre, i due “clienti” sono stati anche contravvenzionati per un importo complessivo di 600 euro, per violazione dell’ordinanza anti-prostituzione emessa dal Sindaco di Sannicola lo scorso 4 febbraio 2021.
Sono in corso indagini per risalire ai responsabili dello sfruttamento della prostituzione che, facendo credere di poter garantire un posto di lavoro in Italia, reclutano giovani donne per poi, mediante violenza e minacce, avviarle alla prostituzione.
Francostars
9 Febbraio 2021 16:20 at 16:20
Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 141/2019).
Difatti, grazie TAR di Roma: https://cstfnc73.altervista.org/ordinanzacassatatarroma.htm
Inoltre, un divieto limitato ad una categoria sociale, violerebbe i principi costituzionali della non discriminazione personale e delle dirette libertà individuali (art. 3 e 13 della Costituzione Italiana).