Questa mattina una nota testata sportiva online ha pubblicato un articolo dove l’avvocato dell’ex tecnico giallorosso Padalino cantava vittoria a seguito della decisione del collegio arbitrale sulla validità o meno dell’estensione di contratto del tecnico, susseguita alla promozione del Lecce in B. L’allenatore, oggi sulla panchina del Foggia, aveva firmato nel luglio 2016 un contratto di 2 anni con la società salentina dove vi era una clausola che, in caso di promozione, il contratto sarebbe stato prolungato per ulteriori 12 mesi. Sebbene il tecnico foggiano sia stato esonerato dopo pochi mesi e la promozione del Lecce sia stata conseguita da mister Liverani, Padalino richiese a luglio l’estensione del contratto, ricevendo il rifiuto della società giallorossa.
Il collegio arbitrale ha dichiarato ieri che quella clausola nel contratto non si sarebbe mai potuta sottoscrivere e ha decretato colpevoli sia l’Unione Sportiva Lecce sia Padalino per averla sottoscritta. La società giallorossa, dopo aver letto le dichiarazioni del legale dell’ex tecnico, ha voluto pertanto chiarire la decisione del collegio con una nota che qui riportiamo.
L’U.S. Lecce con riferimento all’articolo di stampa pubblicato in data odierna sulla testata Tuttomercatoweb (e poi ripreso da numerose testate giornalistiche) afferente il contenzioso celebratosi innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Serie B tra la scrivente ed il sig. Pasquale Padalino, precisa quanto segue.
Il Collegio Arbitrale, diversamente dai contenuti dell’articolo, ha acclarato la nullità della clausola contrattuale relativa al prolungamento del rapporto di lavoro in caso di conseguimento dell’obiettivo sportivo della promozione nella categoria superiore, conseguito grazie al lavoro di altri tecnici.
In ragione di quanto sopra, alcun rinnovo del contratto già intercorso tra le parti è intervenuta e, quindi, la domanda proposta dal sig. Pasquale Padalino tesa ad ottenere il pagamento delle retribuzioni, delle indennità e dei premi per l’intera corrente stagione sportiva 2018/2019 (1 luglio 2018/30 giugno 2019) è stata rigettata.
Il Collegio, a seguito della declaratoria di nullità della suddetta clausola, ha ritenuto di individuare a carico di entrambe le parti una responsabilità precontrattuale concorrente attribuita, nella misura del 30%, al sig. Pasquale Padalino e del 70% all’Us Lecce.
Pertanto, l’U.S. Lecce è stata condannata al mero risarcimento del danno per un importo di gran lunga inferiore rispetto agli emolumenti richiesti.
Tale precisazione si rende necessaria, oltre che per fornire una esatta ricostruzione dei fatti, anche per evitare che l’informazione distorta ed autocelebrativa fornita dal legale di Padalino (si parla addirittura “di diritti di lavoratori che si sono visti riconoscere le loro ragioni”),possa generare inutili tensioni alla vigilia della partita di ritorno, soprattutto in considerazione del rapporto di grande rispetto esistente tra le due società.
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