LECCE – Lo scorso 8 marzo è stato registrato presso l’anagrafe del Comune di Lecce il primo accordo di convivenza civile di cui all’articolo 1 comma 50 e seguenti della legge 76/2016, nota come legge Cirinnà, dal nome della prima firmataria e relatrice della proposta. L’accordo in questione è stato stipulato da una coppia di cittadini stranieri di diverso sesso da tempo conviventi e residenti nel Comune di Lecce che hanno inteso procedere a regolare la loro convivenza di fatto, unione da cui, peraltro, era nata due anni fa anche una bambina, non avendo, almeno per il momento, intenzione di procedere a contrarre matrimonio. Ad assistere i due giovani un avvocato dello“Sportello dei Diritti”, poiché la legge in questione impone per questo particolare nuovo tipo di contratto la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di convivenza è un contratto atipico con il quale le parti che effettivamente risiedono e convivono sotto lo stesso tetto, possono autonomamente disciplinare i propri rapporti patrimoniali, non solo per il periodo della convivenza, ma anche per l’eventualità di cessazione della stessa.
In particolare, possono in questo modo regolamentare:
1) l’indicazione della residenza;
2) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;
3) la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
4) l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti
È bene sottolineare, perché l’accordo di convivenza possa ritenersi pienamente valido ed efficace, che sussista un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Gli aspetti che è possibile regolare, come già detto, sono solo quelli che attengono alle questioni patrimoniali ed economiche fra i componenti della coppia, ma non quelli che riguardano i loro rapporti personali o i reciproci doveri nei confronti degli eventuali figli nati dalla unione.
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