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Scuola, il Tar di Bari non sospende l’ordinanza

BARI – “I ragazzi possono tornare a scuola in presenza nel rispetto delle norme anticovid secondo gli standards fissati a livello nazionale: 100% per i gradi inferiori, 50% per le scuole superiori.

Il Tar di Bari non sospende l’ordinanza n. 58/2021 della Regione Puglia, ma ne da una lettura chiara ed univoca. 

Per non far entrare un ragazzo a scuola che ne faccia richiesta, occorre una adeguata motivazione, in caso contrario il rischio è nuovo contenzioso con potenziale risarcimento dei danni.

Nei giorni scorsi il Codacons di Lecce ed il Codacons Nazionale, avevano già diffidato in questo senso sia il Ministero che l’Ufficio Regionale scolastico per la Puglia. 

“La scelta – in ultima istanza – deve essere consentita alle famiglie dei minori e da ciò consegue che i dirigenti scolastici devono oltremodo argomentare e motivare l’eventuale diniego della didattica in presenza a chi ne faccia richiesta, consapevoli che un diniego immotivato potrebbe dar luogo a ulteriori contenziosi e, persino, a danni risarcibili”

Questa la fase chiave del decreto con cui il Tar di Bari non ha accolto la richiesta di sospensiva dell’Ordinanza Regionale 58/2021. 

Il Codacons Lecce, ha commentato così la decisione del Tar d Bari:

Lasciamo al Presidente Emiliano la gioia di aver salvato la sua ennesima Ordinanza, noi possiamo essere contenti così, era l’obiettivo che in fondo volevamo raggiungere (anche se chiedere di andare a scuola rispettando un obbligo di Legge è per noi una aberrazione giuridica). 

Non abbiamo vinto, ma quasi: lo scopo dei ricorsi era consentire, a chi voleva, di continuare la didattica in presenza. Chi non la voleva era già libero di optare per la DDI. Il tutto nel rispetto delle percentuali fissate a livello nazionale ovvero 100% per le scuole primaria e 50% per la secondaria (la riduzione al 50% per le scuole superiori è stata ritenuta dal Tar congrua).

Oggi il Tar ha posto un paletto fondamentale: non sta ai dirigenti (né al Presidente della Regione) sindacare sui motivi di questa scelta, pena la responsabilità per i danni conseguenti.

Di fatto, si torna alla situazione ante ordinanza n.56, anche se con l’inaccettabile limite della necessità di chiedere permesso per il rientro in presenza.

E non veniteci a dire che questo era già nell’ordinanza 58/2021 perché il modo confusionario con cui era scritta lasciava ampia discrezionalità ai dirigenti scolastici così come ampiamente segnalato e documentato nei giorni scorsi al Codacons di Lecce e da noi al Tar di Bari.

Conclude rivolgendosi direttamente alle famiglie: “Vigileremo a che le scuole ottemperino a tale ordine del Tar, e perciò vi chiediamo di segnalarci i casi di diniego non adeguatamente motivato.