1

Nidi e materne, istruzione per l’uso per i vaccini ai bambini

L’obbligatorietà di dieci vaccinazioni è divenuta un requisito fondamentale per l’ammissione alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi per l’infanzia. Per questo anno scolastico entro il termine perentorio del 11 settembre i genitori dei bambini ammessi alla scuola dell’infanzia comunale sono tenuti a presentare idonea documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età, così come previste dalla legge. Lo hanno illustrato in una conferenza stampa il dottor Alberto Fedele del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, gli assessori alla Programmazione e gestione dei servizi sanitari Silvia Miglietta e al Welfare Saverio Citraro, oltre alla dirigente del settore Pubblica Istruzione Anna Maria Perulli.

Ci si dovrà attenere al calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e quindi effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B), anche
l’anti-pertosse
l’anti-Haemophilus influenzae tipo b
l’anti-morbillo,
l’anti-rosolia
l’anti-parotite,
l’anti varicella (per i nati 2017)
È necessario pertanto consegnare agli uffici preposti (assessorato alla Pubblica Istruzione, competente per le scuole dell’infanzia comunali e assessorato ai Servizi Sociali, competente per i nidi comunali) la seguente documentazione:
una autocertificazione (resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445) il cui modulo è scaricabile sul sito istituzionale del Comune, nelle pagine del settore Pubblica istruzione a questo indirizzo:
http://www.comune.lecce.it/settori/pubblica-istruzione/news/2017/08/28/vaccinazioni-gli-obblighi-per-le-scuole-dell-infanzia-comunali
L’autocertificazione consente l’iscrizione, fermo restando che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentato uno dei seguenti documenti:
Copia del libretto delle vaccinazioni rilasciato dal competente servizio Asl, compilato e vidimato dai Sanitari al momento dell’effettuazione delle singola vaccinazione;
Certificazione avente data certa, rilasciata dal competente Servizio della Asl riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate. In questo caso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori, dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge;
Attestazione di regolarità della vaccinazioni eseguite rispetto alla legge sull’obbligo vaccinale, rilasciata gratuitamente dalle Farmacie adenti all’accordo ovvero dagli ambulatori vaccinali;
Ovvero:
Copia di formale richiesta di vaccinazione all’Asl di Lecce, oppure copia della prenotazione dell’appuntamento presso Asl con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non effettuate. Per questo nuovo anno scolastico la richiesta di vaccinazione può essere effettuata anche telefonicamente (purchè sia riscontrata positivamente) oppure inviando una mail all’indirizzo di posta ordinaria o certificata della Asl;
Dette vaccinazioni dovranno essere effettuate entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi.
La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva su citata.
Ovvero:
La documentazione circa l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie. Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale oppure i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, condizioni che dovranno essere tutte attestate dal medico o dal pediatra di libera scelta.
Pertanto per essere esonerati occorre presentare:
attestazione del differimento e dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3)
attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SS.N o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co.2)
Le indicazioni operative che i due Ministeri hanno enunciato nella circolare del 1 settembre, chiariscono in maniera inequivocabile che, a partire dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiamo presentato entro l’11 settembre tutta la documentazione innanzi elencata.
E’ stato inoltre specificato che nel caso in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi; tuttavia nel caso in cui, entro il 10 marzo i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.
Nelle ipotesi di mancata presentazione dell’idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto mediante comunicazione formale adeguatamente motivata ai genitori/tutori/affidatari del minore.
La circolare in ogni caso, ha precisato che nel caso in cui il genitore/affidatario/tutore non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10/03/2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi, rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
Si avverte che la mancata presentazione della documentazione su citata, come dispone la legge, sarà segnalata alla competente Asl. Per fugare ogni dubbio di legittimità circa questa procedura che riguarda flussi di dati personali tra istituzioni scolastiche e Asl, trattandosi di dati e informazioni personali atti a rilevare lo stato di salute, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 365 del 1 settembre 2017, ai sensi degli articoli 19, comma 2 e 39 comma 1 lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg.30 giugno 2003/196), ha ammesso la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli Istituti Scolastici e di servizi educativi alle aziende sanitarie locali per territorio.