LECCE – Con sentenza n. 981/2021 pubblicata oggi 29 giugno, la Prima Sezione del Tar Lecce (presidente ed estensore Antonio Pasca) scrive un nuovo innovativo capitolo nella materia delle concessioni demaniali marittime, respingendo l’iniziativa giudiziaria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva impugnato la delibera di Giunta del Comune di Manduria (Taranto) con la quale era stata disposta la proroga delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2033, in ossequio a quanto sancito dalla legge numero 145 del 2018.
Nel giudizio proposto dall’Autorità Indipendente i concessionari Sirio Srl, BonadeaSrl, Lo Scivolo sas, Caraccio Giancarlo e Lacavalla Angela si sono rivolti alla difesa dell’avvocato Danilo Lorenzo il quale ha evidenziato da un lato la natura di Legge Provvedimento della 145/2018; dall’altro la natura non self executing della sirettiva Bolkestein e la conseguente prevalenza della normativa nazionale rispetto ad altre fonti del diritto non direttamente applicabili nello Stato Italiano e gerarchicamente subordinate alla Legge nazionale.
Con questa sentenza il Tar Lecce, non solo conferma la natura di Legge provvedimento della 145/2018 (“Qualificata la normativa di cui all’art. 1 commi 682, 683 L. 145/18 come legge provvedimento), ma va ancora oltre sentenziando la inammissibilità del gravame proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “perchè l’impugnazione non è supportata dalla deduzione del motivo dell’incostituzionalità della normativa presupposta, onere di deduzione cui non è possibile derogare, vertendosi pur sempre nell’ambito di un giudizio impugnatorio caducatorio”, così introducendo ancora una volta un innovativo principio di diritto nel panorama giurisprudenziale riferito alla materia demaniale.
Secondo l’avvocato Lorenzo di particolare rilievo si presenta, altresì, la questione riferita alla natura non self executing della direttiva Bolkestein, laddove il Tar Lecce argomenta ulteriormente in merito a tale aspetto: “Appare evidente che la direttiva servizi non risulti immediatamente applicabile proprio con riferimento alla disciplina positiva, atteso che la stessa richiede allo stato nazionale di completare le astratte previsioni della direttiva con norme di dettaglio e disposizioni attuative.Così ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l’esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale, in ordine al tipo d gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc.Anche con riferimento alla scarsità delle risorse disponibili e soprattutto all’interesse transfrontaliero, appare evidente che la direttiva abbia inteso demandare tali presupposte valutazioni all’amministrazione competente ed appare altrettanto evidente come una trasparente valutazione della sussistenza o meno dell’interesse transfrontaliero con riferimento a ciascuna concessione demaniale non possa essere rimessa alla valutazione o all’arbitrio del singolo dirigente comunale, ma presupponga la previa fissazione da parte dello Stato di criteri uniformi e predefiniti”.
Particolare soddisfazione è espressa dall’avvocato Lorenzo per l’esito del giudizio: “La sentenza del Tar Lecce rappresenta una innovativa statuizione laddove altri Tar nazionali avevano viceversa accolto le tesi dell’Autorità indipendente, anche se il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Toscana emessa nella specifica materia. I Giudici Amministrativi Salentini, con dovizia argomentativa e impeccabile approfondimento logico-giuridico oltre che dottrinale, hanno confermato la piena validità ed esecutività della legge n. 145/2018, l’unica applicabile nella materia della proroga dei titoli concessori. Sono anche contento che il Tar Lecce abbia confermato la natura di Legge Provvedimento della 145/2018, introducendo un innovativo principio nella materia e sottolineando la peculiare natura della normativa che dispone la proroga delle concessioni demaniali marittime, tale da rendere ogni atto amministrativo che dispone detta proroga meramente ricognitivo di quanto statuito dal Legislatore”.
Soddisfazione per l’esito della sentenza giunge anche da Giuseppe Mancarella e Toti Di Mattina, rispettivamente presidente regionale e provinciale di Cna Balneari Puglia: “Ancora una volta – dicono all’unisono – il Tar Lecce ha sancito un importantissimo principio nella questione delle concessioni, arrestando l’iniziativa proposta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che riteneva non legittima la proroga disposta dal Comune di Manduria. Un ulteriore elemento per dare serenità alla categoria e confermare la validità del diritto sancito dalla Legge nazionale e scongiurare la pericolosa azione giudiziaria proposta da Agcm. Ora diviene quanto mai urgente la norma sul riordino della materia per dare quella definitiva certezza ad un comparto che rappresenta una delle più importanti categorie del tessuto economico nazionale”.