Dopo rinvii, bozze e dichiarazioni, questa mattina è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, il testo del nuovo dpcm del 13 ottobre 2020. Tra le nuove disposizioni, ci sono conferme su comportamenti già in uso e nuove misure da adottare. In breve, ecco cosa bisogna sapere sul dpcm di ottobre:
- continua l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all’aperto, tranne in quelli dove sia possibile garantire in modo continuato, la situazione di isolamento rispetto ad estranei; bisogna anche indossare le mascherine al chiuso in luoghi diversi dalle abitazioni private. Viene raccomandato l’utilizzo delle mascherine anche in casa, in presenza di persone non conviventi. Sono esclusi chi fa attività fisica, i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- Continua ad essere obbligatoria la distanza interpersonale di almeno un metro, la pulizia frequente delle mani, e la possibilità di utilizzare mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- Chi è affertto da una patologia respiratoria, e soffre di febbre superiore a 37,5°, ha l’obbligo di rimanere in casa e contattare il proprio medico curante.
- Bambini e ragazzi possono accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.
- Scuole e università rimangono aperte, ma sono vietati i viaggi d’istruzione. Se necessario, gli istituti possono ricorrere alla didattica a distanza per le attività curriculari o gli esami.
- Sì all’attività sportiva e motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- Lo sport da contatto è consentito da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale.
- Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che di osservare le distanze sociali.
- Sale giochi, sale scommesse e bingo rimangono aperte, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica e che utilizzino protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio.
- L’ingresso ai luoghi di culto rimane pressochè invariato, importante la distanza di sicurezza di un metro fra le persone. Sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è permesso se contingentato in modo da non creare assembramenti. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- Centri benessere e centri termali rimangono aperti, sempre seguendo le linee guida di sicurezza e saranno le Regioni a decidere di bloccarne le attività o meno, a seconda dell’andamento epidemiologico.
- Niente accompagnatori in sale d’attesa e pronto soccorso, e le visite dei familiari e dei visitatori nelle strutture sanitarie di lunga degenza, nelle case di cura, negli hospice, saranno decise dalla direzione sanitaria della struttura in questione.
- Ingressi contingentati anche nei negozi, mentre le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Tutte le attività, dai servizi bancari alle strutture ricettive, rimangono aperte fermo restando la necessità di adottare tutti i protocolli in grado di mantenere la distanza di discurezza e la pulizia degli ambienti.
- Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Per leggere il testo completo del dpcm, potete visitare il sito del Ministero dell’Interno, all’indirizzo: www.governo.it