Salentolive24 in diretta dal Salento

Superlavoro in sanità, la Cassazione dice “no”

«Non è accettabile riversare sui dipendenti tutto l’onere di garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti», anche in caso di costanti carenze di organico.

Con questa sentenza la Cassazione ha disposto il risarcimento alla famiglia di un medico radiologo dipendente dell’azienda sanitaria provinciale di Enna , deceduto nel 1998 per una cardiopatia ischemica silente, imputabile come concausa al superlavoro, ai super-turni, alla reperibilità notturna, diurna e festiva.
La sentenza apre la strada a un equo indennizzo alla moglie dell’allora 30enne radiologo, «strapazzato» secondo la suprema corte, anche dai vorticosi ritmi di lavoro.
Secondo l’orientamento dei giudici è l’imprenditore (in questo caso l’azienda sanitaria), ad essere «tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Ma la sentenza è ancora più chiara: è irrilevante – viene spiegato – che il radiologo in questione non abbia contestato i turni nel corso degli anni. Perché «Sarebbe inaccettabile – scrive la Cassazione – introdurre il principio per cui solo chi si lamenta delle condizioni del lavoro o sollecita misure a tutela della propria incolumità può poi reclamare i danni».
Ancora più incisivi i supremi giudici sulle cause del decesso. «Un eventuale predisposizione costituzionale del soggetto non può elidere l’incidenza concausale, anche soltanto ingravescente, dei nocivi fattori esterni individuabili in un supermènage fisico e psichico quale quello documentato in atti».
La Cassazione ha tenuto conto anche dell’effettuazione di turni in eccesso (la pronta disponibilità notturna, festiva e diurna) rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
Ricordiamo che la direttiva europea del 2003, applicata con la legge ordinaria (161/2014), prevede che nessun operatore della sanità potrà essere obbligato a turni di lavoro superiori al limite massimo di 12 ore e 50 minuti nell’arco di una giornata, con una pausa obbligatoria di almeno dieci minuti dopo sei ore. Il riposo giornaliero, soprattutto, non dovrà essere inferiore alle 11 ore, nelle 24 ore tra due turni.
Qual è la situazione nella Asl di Lecce con riferimento al diritto alle ferie estive del personale e in previsione di una «valanga» di turisti? (anziani, cardiopatici, dializzati, giovani da sballo e traumi della strada).
Le prime avvisaglie si sono avute nei giorni scorsi, quando qualche dipendente del laboratorio analisi, andato in tilt, è stato «invitato» a fronteggiare la situazione di crisi, mettendo da parte le esigenze personali e familiari. Staremo a vedere.